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ATTIVITÀ


 

Il counseling - breve storia e situazione legislativa

Il counseling nasce negli Stati Uniti ai primi del '900, quando il termine veniva usato per definire l'attività di orientamento professionale dei soldati che rientravano dalla guerra, e guadagna una sua specificità con Carl Rogers, a metà del '900, assumendo il significato di una relazione nella quale il cliente viene assistito nelle proprie difficoltà senza rinunciare alla propria libertà di scelta e responsabilità personale.
Si afferma in Europa, in particolare in Gran Bretagna, verso gli anni 1950, anche se servizi di questo genere erano già presenti, in ambito scolastico e del volontariato, negli anni '20-30.
In Italia, in tali periodi storici, gli ambienti politico, culturale e religioso non erano favorevoli allo sviluppo di movimenti basati sulla ricerca liberale, la conoscenza di sé e l'autodeterminazione dell'uomo. Le uniche attività in qualche modo simili al counseling si avevano nello sviluppo dell'assistenza sociale. La definizione di counseling nell'ambito del lavoro inizia a essere utilizzata solo negli anni 1990. Nel nostro paese vi furono e persistono tuttora molte resistenze alla diffusione del counseling da parte del mondo accademico e degli ordini professionali.

Attualmente in Italia il counseling non è riconosciuto giuridicamente. Nel 2000 è stato inserito dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) fra le nuove professioni non regolamentate. Questo non significa che l'attività sia illegale, bensì semplicemente che non è normata. Essa è consentita nel rispetto delle leggi vigenti.
Proprio a causa di questo vuoto normativo, sono i singoli counselor ad avere la responsabilità di garantire per la propria professionalità e serietà. Un professonista serio agisce sempre nel rispetto del decoro e della dignità professionale, nonché delle proprie specifiche competenze, rispettandone i limiti e informando i clienti sulle caratteristiche del proprio lavoro e del proprio metodo, ottenendone un consenso informato e assicurandosi che non esista confusione circa il proprio ruolo professionale. Il counselor NON è un terapeuta, termine collegato a professioni riconosciute dallo Stato, come medico e psicoterapeuta. Il counselor non si occupa di soggetti con problematiche patologiche, non fa consulenza, non opera cure, non fa diagnosi, non somministra test psicologici.

Dignità e professionalità si conseguono attraverso un'opportuna formazione di base seguita da un costante aggiornamento, una supervisione e la continua verifica delle proprie dinamiche interiori.

Un modo, per i counselor, di garantire al cliente la propria serietà professionale, è quello di iscriversi a un'Associazione di categoria.

Personalmente sono iscritta ad Assocounseling link pagina assocounseling


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